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Tassa di soggiorno a Roma nel 2026: quanto si paga e come versarla

A Roma la "tassa di soggiorno" si chiama ufficialmente contributo di soggiorno. La paga l'ospite non residente, ma a riscuoterla e versarla al Comune è chi gestisce la struttura o l'affitto breve. Sbagliare importi o scadenze espone a sanzioni, quindi vale la pena capire bene il meccanismo.

Questa guida raccoglie le tariffe ufficiali per ogni tipo di struttura, chi è esente, gli obblighi del gestore, come e quando si versa e cosa si rischia. Tutti i numeri vengono dal Regolamento e dalle delibere di Roma Capitale, citati in fondo (aggiornato a giugno 2026).

Cos'è il contributo di soggiorno di Roma

Il contributo di soggiorno è un tributo comunale dovuto da chi pernotta a Roma senza esservi residente. È disciplinato dal Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale (approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29/2021 e modificato dalla n. 87/2022) (Roma Capitale).

Si applica al pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili destinati alla locazione breve situati nel territorio di Roma Capitale. Quindi riguarda anche gli affitti brevi gestiti da privati.

Quanto si paga: le tariffe 2026

Le tariffe in vigore sono quelle approvate con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 255 del 17 luglio 2023, applicate ai pernottamenti dal 1° ottobre 2023. L'importo è per persona, per notte, e si applica fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare nella stessa struttura (5 per le strutture all'aria aperta) (tabella ufficiale Roma Capitale, PDF).

  • Immobili in locazione breve: 6,00 € — alloggi per uso turistico: 6,00 €.
  • Case e appartamenti per vacanze: Categoria 1 → 6,00 €; Categoria 2 → 5,00 €.
  • Guest house / affittacamere: Categoria 1 → 7,00 €; Categoria 2 → 6,00 €; Categoria 3 → 5,00 €.
  • Bed & Breakfast: 6,00 € — case per ferie / country house / agriturismi / residenze turistico-alberghiere: 6,00 €.
  • Alberghi: 1 stella 4,00 €; 2 stelle 5,00 €; 3 stelle 6,00 €; 4 stelle 7,50 €; 5 stelle 10,00 €.
  • Ostelli e rifugi: 3,50 € — campeggi, villaggi e aree di sosta: 3,00 € (massimo 5 notti).

Un esempio di calcolo

Per un affitto breve, l'importo è 6,00 € a persona a notte. Per 2 ospiti che restano 4 notti: 6,00 × 2 × 4 = 48,00 € di contributo da riscuotere e versare.

Il tetto delle 10 notti significa che, se lo stesso ospite resta 14 notti consecutive, il contributo si calcola solo sulle prime 10. Importante: il gestore deve versare al Comune anche le somme dovute ma non incassate dall'ospite (ad esempio se l'ospite si rifiuta di pagare), quindi conviene riscuotere sempre al check-in.

Chi è esente

Il Regolamento (art. 5) elenca le categorie esenti. Le più rilevanti per un host:

  • Minori fino al compimento del decimo anno di età.
  • Persone con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) e il caregiver familiare (art. 1, comma 255, Legge 205/2017).
  • Chi necessita di cure e un accompagnatore per paziente, più i genitori che accompagnano minori di 18 anni in cura.
  • Autisti di pullman e un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti di gruppi organizzati.
  • Personale della Polizia di Stato e delle forze armate in servizio di ordine e sicurezza pubblica.
  • Personale della struttura ricettiva e chi alloggia per soccorso/emergenza (Protezione Civile, provvedimenti dell'autorità, volontari).

L'esenzione non è automatica

Nessuna esenzione si applica da sola: l'ospite deve dichiararla e, dove previsto, fornire una documentazione (spesso una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000). Il gestore ha l'obbligo di acquisire e conservare questi documenti per cinque anni, così da poter rispondere a eventuali controlli di Roma Capitale (art. 7 del Regolamento).

Gli obblighi del gestore

Oltre a riscuotere il contributo, chi gestisce la struttura deve (artt. 7-9 del Regolamento):

  • Informare gli ospiti, in più lingue, dell'importo e delle esenzioni, ed esporre le informazioni nella struttura.
  • Rilasciare quietanza dei pagamenti e conservare ricevute e dichiarazioni per 5 anni.
  • Presentare la Comunicazione trimestrale con numero di ospiti, pernottamenti (anche degli esenti) e importi.
  • Versare il contributo e presentare la Dichiarazione annuale riepilogativa.

Come e quando si versa

Il versamento è trimestrale: entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare il gestore versa a Roma Capitale gli importi del trimestre di riferimento, inclusi quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite (art. 9). Entro lo stesso termine va inviata la Comunicazione trimestrale.

La Dichiarazione annuale riepilogativa va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto (art. 8). Comunicazione e dichiarazione si trasmettono solo per via telematica, tramite le procedure informatiche indicate da Roma Capitale; il pagamento avviene con gli strumenti previsti (incluso PagoPA).

Le sanzioni

Il Regolamento (art. 11) prevede sanzioni significative:

  • Omesso o parziale versamento: sanzione del 30% dell'importo non versato (ridotta al 15% se il ritardo non supera 90 giorni, e ulteriormente ridotta per ritardi entro 15 giorni).
  • Dichiarazione annuale omessa o infedele: sanzione dal 100% al 200% dell'importo dovuto.
  • Violazione di ogni altro obbligo del Regolamento: sanzione da 25 a 500 euro.
  • Nei casi più gravi, l'omesso versamento o la mancata dichiarazione possono avviare il procedimento di sospensione del titolo abilitativo all'attività ricettiva.

Contributo di soggiorno e Alloggiati Web sono due cose diverse

Il contributo di soggiorno è un tributo comunale: nulla a che vedere con la comunicazione degli ospiti alla Polizia di Stato, che si fa su un portale nazionale separato. Sono due obblighi distinti, con scadenze diverse: assolvere l'uno non copre l'altro. Se vuoi capire la parte di pubblica sicurezza, leggi la nostra guida ad Alloggiati Web.

Come Norma ti aiuta con la tassa di soggiorno

Norma calcola il contributo dovuto per ogni soggiorno secondo le tariffe del tuo comune, tiene il conto degli ospiti e degli esenti e ti ricorda le scadenze trimestrali, così non devi rifare i conti a mano né rischiare di saltare un versamento.

Resta uno strumento che ti aiuta a rispettare le scadenze: la registrazione delle esenzioni e il versamento finale restano sotto il tuo controllo. È pensato per toglierti il lavoro ripetitivo, non per sostituire le tue decisioni.

Domande frequenti

Quanto è la tassa di soggiorno a Roma per un affitto breve nel 2026?
Per gli immobili in locazione breve è di 6,00 euro a persona a notte, fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare nella stessa struttura.
Chi è esente dalla tassa di soggiorno a Roma?
Tra gli altri, i minori fino al compimento del decimo anno di età, le persone con disabilità grave e il loro caregiver, i pazienti in cura con un accompagnatore, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici nei limiti previsti. L'esenzione va dichiarata e documentata.
Quando si versa il contributo di soggiorno a Roma?
Il versamento è trimestrale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare. La dichiarazione annuale riepilogativa va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Devo versare la tassa anche se l'ospite non l'ha pagata?
Sì. Il gestore deve versare a Roma Capitale anche le somme dovute ma non corrisposte dall'ospite. Per questo conviene riscuotere il contributo al check-in.
Cosa si rischia se non si versa la tassa di soggiorno?
Per l'omesso o parziale versamento si applica una sanzione del 30% (ridotta in caso di lieve ritardo); per la dichiarazione omessa o infedele dal 100% al 200%. Nei casi gravi può scattare la sospensione del titolo abilitativo.

Fonti

Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista. Le norme cambiano: verifica sempre sulle fonti ufficiali la versione aggiornata.